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Rubrica di Informazione ed Intrattenimento del Direttore Responsabile Maurizio Seby Bartolini)
Intanto inquadriamo l’oggetto del contendere… grazie anche alla collaborazione di alcuni studi legali.
Si trattava di un processo penale svolto ai sensi dell’Art. 650 del Codice Penale quindi in ottemperanza agli ordini della pubblica amministrazione per una persona che aveva violato il divieto di movimento durante la “primissima chiusura dell’Italia” fatta dal governo Conte.
Il Tribunale di Pisa nell’assolvere l’imputato perché il fatto non costituisce reato (quindi nella formula più ampia possibile) ha fatto delle considerazioni su tutta la normativa emergenziale per giungere alle seguenti conclusioni: il dpcm dell’epoca (marzo 2020) è inapplicabile perché incostituzionale e quindi non essendoci la norma amministrativa che vietava il comportamento non esiste nemmeno il reato, però in realtà il Tribunale è andato ben oltre questa conclusione, che in realtà è obbligata, ed ha affrontato il tema della dichiarazione dello stato di emergenza facendo notare e facendo constare nella sentenza che tutto l’impianto della normativa emergenziale, a partire dal decreto del 30 gennaio 2020 con tutte le successive proroghe dello stato di emergenza, è del tutto illegittima ed il motivo è riconducibile al fatto che non ci sono i presupposti per la dichiarazione dello stato di emergenza.
Ma non è solo questo, infatti il Tribunale accerta una cosa fondamentale che “lo stato di emergenza” o “lo stato di eccezione” non esiste nella Costituzione Italiana… -“i Padri costituenti non hanno voluto che il governo avesse dei poteri eccezionali”- anche perché quando è stata approvata la Costituzione, l’Italia usciva da 20anni di fascismo e dalla seconda guerra mondiale, cose che sono riconducibili entrambe ai poteri di emergenza sia dello stato fascista che di quello nazista, quindi saggiamente i Padri Costituenti non vollero che nessuno avesse poteri eccezionali nella Repubblica Italiana.. quindi i diritti fondamentali, tra i quali i due che sono affrontati dal Tribunale di Pisa (il diritto alla libertà personale e il diritto alla libera circolazione all’interno del territorio della Repubblica) sono diritti inattaccabili e non c’è - stato di emergenza - che tenga, per toccarli.
Detto ciò, se ci trovassimo in un paese normale probabilmente a questo punto cadrebbe il governo, dovrebbero risarcire per danni tantissime persone e ci sarebbe una “vera e propria rivoluzione”.
Purtroppo, per certi versi, siamo sotto un determinato tipo di regime che cerca di evitare tali soluzioni, però c’è in essere questa sentenza molto positiva che può essere usata, dalla quale potremmo trarre un grande tipo di aiuto concreto oltre a vedere cosa possa innescare.
Quindi possiamo dire che la sentenza è molto importante perché potrà essere utilizzata come precedente in tutti i processi in corso proprio perché smonta per intero tutta la narrativa emergenziale del Covid, quindi ha delle implicazioni che vanno ben al di là del caso singolo che era il primo lockdown, perché ovviamente smonta tutto…
Per cui, coloro che vorranno potranno scaricare la sentenza a questo link (https://www.difendersiora.it/documenti/sentenza-del-tribunale-di-pisa), poi può essere stampata e, coloro che hanno in corso dei processi davanti ai Giudici di Pace, possono portarsi dietro la sentenza del Tribunale di Pisa e consegnarla al Giudice di Pace che sta decidendo la loro causa.
È sempre possibile farlo, non ci sono limiti, anche perché il deposito in giudizio di sentenze di altri Giudici è sempre consentito, quindi va richiamata in tutte le sedi possibili e immaginabili perché è comunque una sentenza fondamentale oltre che molto corposa e molto ben scritta.
Al di là di poter scaricare la sentenza al link citato sopra, la alleghiamo di seguito per coloro che ne vorranno accedere anche per documentarsi in lettura... https://www.difendersiora.it/documenti/sentenza-del-tribunale-di-pisa
Maurizio Seby Bartolini
Direttore Responsabile
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